Emilia Romagna.

L’Autorità ha definito in 4 mesi, a partire dal 01/05/2023, il periodo di sospensione delle bollette nei comuni individuati dal DL 61/2023 (decreto alluvione) disponibile a questo link , situati nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino e Firenze. Nello stesso periodo sono inoltre sospese le azioni di morosità, anche se pregresse agli eventi alluvionali.

Con la delibera 267/23 gli importi di cui sono sospesi i pagamenti dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti, ferma restando la facoltà per il cliente di pagare l’intero importo o con una durata inferiore.

 

Aggiornamento del 18/12/2023

La delibera ARERA 565/2023/R/com ha aggiornato le disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione del 1° maggio 2023, prevedendo innanzitutto l’applicazione retroattiva sulle fatture di competenza da maggio a ottobre 2023 compresi (i cui termini di pagamento erano stati sospesi dai precedenti provvedimenti) di una serie di agevolazioni.

I soggetti interessati dal provvedimento sono i titolari di utenze nei comuni elencati nell’allegato 1 del Decreto Legge 61/23 e in sedi compromesse nella loro integrità funzionale, come definito dall’articolo 20-ter dello stesso Decreto. Nello specifico,  a questo tipo di utenze non verranno applicate le componenti tariffarie a copertura dei servizi di rete, degli oneri generali di sistema, di ulteriori componenti e dei corrispettivi per disattivazioniriattivazioni o volture.

 

Come gli utenti possono richiedere le agevolazioni

Per beneficiare delle agevolazioni (vedi art. 3) è necessario inoltrare al fornitore i dati dellutenza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’abitazione fornita dall’utenza risulta compromessa nella sua integrità funzionale sulla base di un’ordinanza di sgombero, di un ordine di evacuazione o di altra idonea documentazione (per le utenze domestiche) o che la sede risulta, sulla base di una perizia, compromessa nella sua integrità funzionale, ossia tale da rendere necessaria la ricostruzione o la delocalizzazione dell’immobile (per le utenze non domestiche).

Il fornitore dovrà poi provvedere a inoltrare al distributore le istanze ricevute entro 15 giorni dal ricevimento o contestualmente in caso di richieste di disattivazione o riattivazione.

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